Il disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia Clemente Mastella sulla riforma del'ordinamento giudiziario interviene sulla legge 25 luglio 2005 (numero 150, la cosiddetta riforma Castelli), modificando profondamente il decreto legislativo, già sospeso con l'appprovazione di un precedente ddl del Guardasigilli, con cui si disciplinava l'accesso in magistratura e la progressione economica e di funzioni dei magistrati. Non solo, il provvedimento approvato oggi in consiglio dei ministri, ha riformato in maniera significativa anche i decreti legislativi già entrati in vigore per affrontare in modo necessariamente sistematico la normativa, vista la non soddisfacente prospettiva di un semplice ritorno allo status quo ante.
Nuovi concorsi e procedura per diventare giudici Gli interventi sono stati finalizzati a superare gli inconvenienti legati alla eccessiva lunghezza delle procedure concorsuali, 2 rallentate dal'elevato numero dei partecipanti, e alla scarsa adeguatezza delle prove scritte - di taglio prevalentemente teorico - per cui è stata introdotta anche una prova di carattere pratico. Si è ritenuto, fra l'altro, importante potenziare la commissione l'esame per ridurre i tempi delle procedure concorsuali. Si è configurata una tipologia di accesso strutturata in gran parte sulla falsariga di un concorso di secondo grado.
La progressione di carriera dei magistrati Vengono introdotte modifiche anche sul fronte della disciplina in materia di "carriera" e di conseguenti valutazioni di professionalità. Si è partiti dalla constatazione che il sistema di valutazioni della professionalità anteriore alla legge 150/2005, deve essere considerato non più adeguato, e quindi da riformare, per due prevalenti ragioni: a) la professionalità del magistrato non può più essere affermata per presunzioni e solo in occasione dei passaggi di qualifica troppo distanziati o di incarichi specifici; b) il meccanismo è insufficiente ad attuare un reale vaglio delle cifiche capacità, delle doti e delle attitudini richieste per l'esercizio delle diverse funzioni che possono essere svolte nel'arco della sua vita professionale. Si è dunque prefigurata: a1) una nuova struttura delle valutazioni, con verifiche ogni quattro anni. Si è sganciata la progressione economica da quella delle funzioni (prevedendo una progressione economica condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di 3 professionalità) perché solo in questo modo si può stimolare la permanenza di magistrati esperti e specializzati nelle funzioni di primo grado. a2) E` stata conservata la possibilità di transitare da funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa prevedendo che il cambio di funzioni è possibile solo mutando distretto ed è subordinato ad una reale verifica delle attitudini. a3) Le funzioni di legittimità saranno conferite non solo in base al criterio di anzianità, bensì mediante l`accertata sussistenza di specifiche attitudini ad esercitarle. a4) Sono stati, infine, previsti interventi in caso di riscontrata inadeguatezza professionale del magistrato valutato, modulati in modo differenziato, con ripercussioni, nelle ipotesi più gravi, anche sulla progressione economica. In modo analogo si è prevista una procedura urgente da attivare in caso di revoca dei dirigenti che si rilevano inadeguati.
La Scuola Superiore della Magistratura E`stato poi ritenuto necessario un intervento innovativo sulla Scuola Superiore della Magistratura. Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ha istituito una struttura stabile incaricata di occuparsi in maniera continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento per il personale di magistratura. E`una scelta che si condivide, ma le modalità di realizzazione non appaiono adeguate al raggiungimento di questi obiettivi, anche perché alla scuola sono stati attribuiti funzioni e compiti anche di carattere valutativo, in relazione alla partecipazione dei magistrati 4 ai corsi di aggiornamento, che rischiano di snaturare l`attività della formazione. L'attività della Scuola è stata ricollocata nell`ambito della formazione iniziale, complementare e permanente e di quella di riconversione, a seguito del passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante, e viceversa. E`stata prevista una ubicazione decentrata, in tre sedi, nord, centro e sud, ove verranno svolte le attività di formazione. E` maturata una opzione verso l'obbligatorietà della formazione; il disegno prevede che tutti i magistrati frequentino almeno un corso di formazione ogni quattro anni.
I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo in Cassazione Sono state apportate modifiche anche al sistema dell`autogoverno della magistratura, sistema nel quale sono ormai strutturalmente inseriti i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è stato così modificato nella parte che riguarda la composizione dello stesso Consiglio superiore della magistratura. Quanto ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione si è ritenuto di operare su questi fronti: a) il sistema elettorale; la semplificazione delle procedure di funzionamento attraverso l`eliminazione della qualità di collegi perfetti, con la consequenziale eliminazione della figura dei supplenti; l`aumento del 5 numero dei componenti; la possibilità di deliberare a maggioranza dei presenti computando anche i membri di diritto; l`introduzione di una percentuale analoga a quella prevista per il C.S.M. nel rapporto laici - togati (2/3 - 1/3), per tutte le tipologie di composizione dei Consigli giudiziari pur numericamente diverse in relazione alla dimensione dei distretti.
La riforma dei giudici di pace b) E` stata configurata un`apposita sezione del Consiglio giudiziario preposta alla trattazione dei pareri e dei provvedimenti organizzativi concernenti i giudici di pace e gli uffici dei giudici di pace. c) Sono stati individuati nuovi criteri di formulazione dei pareri. E` stata, tra l`altro, espressamente prevista l`acquisizione di motivate e dettagliate indicazioni oggettive del Consiglio dell`Ordine degli Avvocati. Interventi sostanzialmente analoghi sono stati previsti per il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione.
Le novita per il Csm Si è poi intervenuti sulla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura ricostituendo il numero dei componenti eletti in trenta unità, venti togati e dieci laici, secondo le proporzioni esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2002, e si è ridisciplinata la composizione della Segreteria e dell`Ufficio studi del C.S.M prevedendo che il C.S.M. continui ad avvalersi dell`opera di magistrati per la Segreteria e l`Ufficio studi. 'esigenza di procedere all`aumento del numero dei componenti è stata confermata dalla disfunzionalità delle modalità con le quali 6 era stata determinata la composizione della sezione disciplinare con particolare riguardo all`individuazione dei membri supplenti a seguito del meccanismo delle incompatibilità; si sono poi considerate le nuove attribuzioni che dovrà espletare il CSM in relazione alle valutazioni di professionalità quadriennali.
Revisione, funzioni e compiti dei capi uffici giudiziari L'intervento sul decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 sull`individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché sul decentramento su base regionale di talune competenze del Ministro della giustizia, nasce dall`esigenza di precisare, con maggiore attenzione, i compiti e le funzioni attribuiti, rispettivamente, al capo dell`ufficio giudiziario ed al dirigente amministrativo presso il medesimo ufficio. Particolare importanza ha la fissazione del termine del 30 giugno di ciascun anno entro il quale i titolari degli uffici giudiziari dovranno elaborare, d`intesa con il dirigente preposto all`ufficio delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, il programma delle attività annuali che consentirà al Ministro di quantificare preventivamente gli oneri finanziari relativi agli stanziamenti necessari per ciascun ufficio giudiziario, nell`anno di riferimento della legge finanziaria in corso di approvazione.
La delega al governo per riforma ordinamento militare Il Governo è delegato altresì ad adottare, infine, entro otto mesi dall`entrata in vigore della presente legge, anche uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare.
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